Un condomino può installare una telecamera che riprende l'ingresso del suo appartamento o del suo posto auto?
Il sistema di videosorveglianza realizzato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è
soggetto all'applicazione della norma del Codice della Privacy.
Perché sia possibile non applicare la normativa vige l'obbligo di non comunicare né diffondere a terzi le
immagini registrate dal proprio sistema di videosorveglianza.
Se queste condizioni sono verificate decade l'obbligo di esporre il cartello informativo della presenza di un eventuale sistema di
videosorveglianza.
Rimane sempre presente la responsabilità civile e di sicurezza dei dati (titolare del sistema di videosorveglianza).
Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?
Per l'installazione di sistemi di videosorveglianza di aree comuni vanno applicate le precauzioni previste dal
Garante della privacy.
Uno degli obblighi a cui bisogna prestare attenzione riguarda l'esposizione, in luogo ben visibile e accessibile, di un cartello che
informi della presenza di un sistema di videosorveglianza sulle aree comuni.
Le registrazioni possono essere conservate per un periodo breve, solitamente 24-48 ore, con la facoltà di estendere questo periodo per
esigenze specifiche e in presenza di una verifica preliminare del garante (ferie, chiusura uffici, etc...)
Non è ammesso il sistema di videosorveglianza che riprenda aree non comuni (pianerottolo del vicino) violando la normativa della Privacy.
Le immagini e tutta la documentazione raccolta deve essere protetta da password o strumenti tali da garantire l'accesso solo a persone
autorizzate (titolare del trattamento, etc...)
I videocitofoni sono considerati un sistema di videosorveglianza?
I moderni videocitofoni, così come altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite
registrazione, possono talvolta essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza.
In questo caso valgono le stesse regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale
del Garante in tema di videosorveglianza.
Tali disposizioni non si applicano quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet).
Per le stesse ragioni, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente
personali, la presenza dell’apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello.
Qual'è il quorum necessario per l'installazione di un sistema di videosorveglianza condominiale?
La riforma del condominio ha finalmente sanato un vuoto normativo - più volte segnalato dal Garante della
privacy a Parlamento e Governo - relativo al quorum richiesto per poter installare unsistema di
videosorveglianza condominiale.
La nuova legge prevede che l’assemblea possa deliberare l’installazione di un sistema di videosorveglianza
sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio.